Le regole sul diritto d’autore, per i contenuti pubblicati sui social network, da qualche tempo risultano essere abbastanza definite. Questo deriva dai problemi che si sono verificati negli anni sull’appropriazione indebita di manufatti intellettuali, nello specifico di fotografie.
La sentenza del Tribunale di Roma del 1° giugno 2015 n. 12076, ha adottato un’interpretazione evoluta rispetto alla legge 633/1941, tant’è che sono contemplate anche le fotografie prive di caratteristiche artistiche. Occorre quindi prestare molta attenzione all’utilizzo dei contenuti presenti nei social.
I giudici hanno infatti affermato che anche le semplici fotografie pubblicate su una pagina web, quindi prive di originalità non possono essere utilizzate da terzi senza citare il nome dell’autore oltre che CONCEDERE a quest’ultimo i DIRITTI PATRIMONIALI e MORALI dell’opera.
Non serve apporre la firma sulle immagini, se non per pubblicizzarsi e/o per sentirsi più grandi, infatti, salvo prova contraria la paternità del profilo dimostra la titolarità del contenuto. Non ci sono più punti di appiglio, neppure se le impostazioni della bacheca sono “pubbliche”.
Facebook, tanto per fare un nome, ha la licenza d’uso che non è né esclusiva né tantomeno trasferibile, la proprietà dei dati resta all’utente che può rivendicarla anche in sede giudiziaria. Le stesse regole di cui abbiamo parlato valgono per Twitter, Instagram e per molti gli altri social network, il cui servizio esclude la possibilità di utilizzo dei contenuti da parte di terzi non autorizzati.
Sempre nel 2015, se non ricordo male, la nona sezione del Tribunale di Milano, dopo un caso di violazione di copyright da parte di un quotidiano nei confronti di un cittadino, peraltro già risarcito, ha stabilito che sui social network non occorre che la licenza sia indicata sulla foto; e se l’autore non ha concesso il diritto a terzi di usare la propria immagine con finalità commerciali, può dar luogo al risarcimento del danno subito.
La pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di un SOCIAL, in mancanza di prove contrarie, costituisce “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali sono pubblicate. Fatta questa premessa, e dopo aver esaminato le condizioni di licenza del SOCIAL NETWORK, si può continuare dicendo che “l’utilizzo di tutte le informazioni pubblicate con impostazione pubblica sul social non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina […]”.
Ultima fase da tener presente in questi casi, ma non perché meno importante, anzi, riguarda la quantificazione del danno che può variare di caso in caso. Come è semplice intuire non esiste una regola ferrea che determina con estrema precisione la pena pecuniaria, poiché le variabili sono diverse e complesse.
Il danno viene quantificato tenendo conto del tempo di utilizzo, della/e finalità e della mancanza del consenso del titolare. Nel caso in cui l’utilizzo fosse commerciale, il danno patrimoniale per ogni fotografia potrebbe toccare cifre tonde, superando anche il migliaio di euro. Dunque ATTENZIONE.
CFE